Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR)

GDPR per HR

Questo è un diritto che può essere esercitato soltanto nel caso in cui i dati siano stati trasmessi sulla base del consenso e solo se il trattamento è effettuato su base elettronica.

Si tratta del diritto di ricevere da parte di un titolare del trattamento i propri dati personali in un formato di uso comune e leggibile con conseguente diritto a trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare che li ha forniti.

I dati devono essere forniti “senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa” (art. 12.3 GDPR). In tal modo le persone possono spostarsi da un fornitore di servizi ad un altro, così impedendo il formarsi di fenomeni di eventuale blocco all’interno di un servizio.

Inoltre, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione dei dati personali da un titolare ad un altro “senza ostacoli”, se è tecnicamente fattibile.

I tre requisiti minimi per facilitare l’interoperabilità di un formato di dati, sono, dunque:

  • il formato strutturato;
  • l’uso comune;
  • la leggibilità da dispositivo automatico.

Il titolare del trattamento può adeguarsi alla norma o fornendo uno strumento per il download dei dati, o garantendo la trasmissione diretta dei dati ad altro fornitore. E’ ovvio come il titolare che si sia dotato di un software idoneo possa con più facilità e sicurezza adempiere a tali requisiti. Ma non solo. In mancanza di un’area personale del candidato, toccherà al titolare stesso effettuare manualmente tutti i procedimenti, nonché chiedere i relativi consensi all’interessato, a scapito di tempo ed energie.

I dati che possono essere oggetto del diritto alla portabilità sono i dati che sono stati forniti dall’interessato. L’interessato ha il diritto di ricevere, gratuitamente (tranne il rimborso delle spese), i dati in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati (quindi assolutamente non in formato cartaceo), in un formato comunemente usato. Pur non essendovi indicazioni specifiche in merito al formato che debba essere utilizzato, è ovvio che il formato debba essere elaborabile.

Anche il titolare ricevente i dati è soggetto a specifici obblighi, in particolare diventa il nuovo titolare e quindi deve garantire che i dati non siano eccessivi rispetto al servizio che fornisce. Ad esempio, potrebbe essere necessario non elaborare parte dei dati appunto perché non necessari per fornire il servizio.

L’aumento del controllo dell’interessato sui propri dati non è l’unico scopo del diritto alla portabilità. Un altro obiettivo che la norma si pone è quello di favorire la libera circolazione dei dati stimolando, così, l’economia digitale.

Garantendo il trasferimento dei propri dati da un servizio online ad un altro promuove la concorrenza tra aziende e l’innovazione e lo sviluppo di nuovi servizi. In tal modo, infatti, l’interessato può facilmente spostare un contratto di servizi ad altro gestore senza dover fornire nuovamente tutti i suoi dati ma semplicemente chiedendo al vecchio gestore di trasportare i dati al nuovo gestore.

Il titolare del trattamento deve informare gli interessati dell’esistenza di tale diritto, spiegando nel contempo quali dati sono soggetti alla portabilità.

Ovviamente l’esercizio di tale diritto non deve ledere i diritti e le libertà altrui, come ad esempio se la fornitura lede i diritti di proprietà intellettuale del titolare oppure espone segreti commerciali.

Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR)

GDPR per HR

Questo è un diritto che può essere esercitato soltanto nel caso in cui i dati siano stati trasmessi sulla base del consenso e solo se il trattamento è effettuato su base elettronica.

Si tratta del diritto di ricevere da parte di un titolare del trattamento i propri dati personali in un formato di uso comune e leggibile con conseguente diritto a trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare che li ha forniti.

I dati devono essere forniti “senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa” (art. 12.3 GDPR). In tal modo le persone possono spostarsi da un fornitore di servizi ad un altro, così impedendo il formarsi di fenomeni di eventuale blocco all’interno di un servizio.

Inoltre, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione dei dati personali da un titolare ad un altro “senza ostacoli”, se è tecnicamente fattibile.

I tre requisiti minimi per facilitare l’interoperabilità di un formato di dati, sono, dunque:

  • il formato strutturato;
  • l’uso comune;
  • la leggibilità da dispositivo automatico.

Il titolare del trattamento può adeguarsi alla norma o fornendo uno strumento per il download dei dati, o garantendo la trasmissione diretta dei dati ad altro fornitore. E’ ovvio come il titolare che si sia dotato di un software idoneo possa con più facilità e sicurezza adempiere a tali requisiti. Ma non solo. In mancanza di un’area personale del candidato, toccherà al titolare stesso effettuare manualmente tutti i procedimenti, nonché chiedere i relativi consensi all’interessato, a scapito di tempo ed energie.

I dati che possono essere oggetto del diritto alla portabilità sono i dati che sono stati forniti dall’interessato. L’interessato ha il diritto di ricevere, gratuitamente (tranne il rimborso delle spese), i dati in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati (quindi assolutamente non in formato cartaceo), in un formato comunemente usato. Pur non essendovi indicazioni specifiche in merito al formato che debba essere utilizzato, è ovvio che il formato debba essere elaborabile.

Anche il titolare ricevente i dati è soggetto a specifici obblighi, in particolare diventa il nuovo titolare e quindi deve garantire che i dati non siano eccessivi rispetto al servizio che fornisce. Ad esempio, potrebbe essere necessario non elaborare parte dei dati appunto perché non necessari per fornire il servizio.

L’aumento del controllo dell’interessato sui propri dati non è l’unico scopo del diritto alla portabilità. Un altro obiettivo che la norma si pone è quello di favorire la libera circolazione dei dati stimolando, così, l’economia digitale.

Garantendo il trasferimento dei propri dati da un servizio online ad un altro promuove la concorrenza tra aziende e l’innovazione e lo sviluppo di nuovi servizi. In tal modo, infatti, l’interessato può facilmente spostare un contratto di servizi ad altro gestore senza dover fornire nuovamente tutti i suoi dati ma semplicemente chiedendo al vecchio gestore di trasportare i dati al nuovo gestore.

Il titolare del trattamento deve informare gli interessati dell’esistenza di tale diritto, spiegando nel contempo quali dati sono soggetti alla portabilità.

Ovviamente l’esercizio di tale diritto non deve ledere i diritti e le libertà altrui, come ad esempio se la fornitura lede i diritti di proprietà intellettuale del titolare oppure espone segreti commerciali.